Non tutti sono a conoscenza che un suo uso improprio dell’aria condizionata può comportare sanzioni secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.
L’estate porta con sé l’esodo verso le destinazioni vacanziere preferite e, per molti, viaggiare in auto diventa la scelta ovvia.
Tra gli alleati più preziosi per affrontare il caldo estivo c’è senza dubbio l’aria condizionata.
Secondo il D. Lgs. n. 285/1992, meglio noto come Codice della Strada, è espressamente vietato mantenere il motore dell’auto acceso per far funzionare l’impianto di aria condizionata durante una sosta.
Questa normativa è stata introdotta con lo scopo di promuovere comportamenti responsabili e sostenibili da parte degli automobilisti, mirando a ridurre le emissioni nocive e lo spreco di carburante.
Nonostante le specifiche legali, ciò che emerge come principio guida è l’applicazione del buon senso nell’utilizzo dell’aria condizionata quando si è alla guida o fermati con il proprio veicolo.
Limitare al minimo quelle azioni poco responsabili che possono danneggiare l’ambiente dovrebbe essere una priorità per tutti gli automobilisti consapevoli.
Questo articolo ha cercato di chiarire i dubbi riguardanti le normative sul corretto uso dell’aria condizionata in auto durante le soste evidenziando sia le implicazioni legali sia quelle ambientali legate a tale pratica.
Aria condizionata auto accesa: cosa dice il Codice della strada
La violazione di questa norma comporta sanzioni economiche piuttosto salate: si va da un minimo di 223 euro fino a un massimo di 444 euro.
È importante sottolineare che tale regolamento si applica esclusivamente ai veicoli alimentati a benzina, diesel, GPL o metano; i veicoli elettrici sono esentati dato che la loro operatività non incide direttamente sulle emissioni nocive.
Per comprendere meglio come questa normativa possa incidere nella vita quotidiana degli automobilisti facciamo riferimento al caso di Giorgio.
Durante una calda giornata estiva si ferma per pochi minuti lasciando l’auto e l’aria condizionata accese; questo comportamento gli costa una multa da 223 euro in base all’articolo 157 comma 7-bis del Codice della Strada.
La situazione descritta solleva dubbi sulla corretta interpretazione dei termini “fermata” e “sosta” secondo il Codice della Strada.
Aggiungiamo ora una differenza importante sotto diversi punti di vista.
La fermata è definita come una temporanea interruzione del viaggio senza allontanamento del conducente dal veicolo; la sosta invece implica un’interruzione prolungata con possibile allontanamento del conducente.
Nel caso specifico sembra che Giorgio potrebbe avere argomentazioni valide per contestare la multa ricevuta poiché era in “fermata” e non in “sosta”, secondo le definizioni fornite dal codice stesso.