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Ogni autovettura comporta non solo un esborso iniziale per il suo acquisto, ma anche continue spese per la sua manutenzione. Soprattutto i veicoli non più nuovi necessitano di interventi di revisione continui.
Ecco perché quasi tutti hanno un meccanico di fiducia a cui rivolgersi nel caso in cui la propria auto vada in panne, sia guasta oppure necessiti solo del normale controllo periodico.
Il lavoro del meccanico è molto importante in quanto un intervento sbagliato potrebbe avere conseguenze molto gravi: si pensi ai possibili sinistri che possono essere causati da un malfunzionamento dei freni non riparato. In questi casi, chi paga se il meccanico sbaglia?
Quando si porta l’auto in officina per una riparazione o un semplice controllo si stipula con il meccanico un contratto d’opera. Di cosa si tratta? Secondo la legge, il contratto d’opera sorge ogni volta che una persona si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
A seguito del contratto d’opera, il meccanico si impegna a eseguire la prestazione pattuita: per esempio, il cambio dell’olio, la riparazione del motore, ecc. Il termine entro cui effettuare la prestazione è stabilito liberamente dalle parti.
Cosa fare nel caso in cui la riparazione del veicolo non sia andata a buon fine? Come comportarsi se ci si accorge che l’autovettura dà ancora problemi e che il guasto non è stato correttamente sistemato? Sicuramente, ci si potrà rivolgere nuovamente al meccanico.
Se vuole agire per far valere i propri diritti, il cliente deve denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta.
Riparazione auto: diritti e doveri
La denuncia dei vizi al meccanico va fatta entro otto giorni dalla loro scoperta con lettera raccomandata o strumento equivalente (pec, fax ecc.). In altre parole, la segnalazione dei difetti va effettuata con uno strumento che consenta di provare sia l’invio che la corretta ricezione della stessa.
Se il meccanico sbaglia e i vizi sono stati denunciati in maniera tempestiva, il cliente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del prestatore oppure chiedere una riduzione proporzionale del prezzo pattuito per l’opera svolta dal professionista.
In pratica una volta denunciato il malfunzionamento al titolare dell’officina nonostante sua riparazione errata o incompleta; ha diritto alla correzione gratuita dei difetti segnalati o alla riduzione proporzionale della tariffa concordata precedentemente tra le parti coinvolte nell’accordo commerciale stipulato all’inizio dell’intervento tecnologica sulla macchina danneggiata dal cattivo funzionamento riscontrato dopo l’intervento stesso.
Non sempre chi commette errore durante lavorazioni tecniche su autoveicoli viene automaticamente condannato a risarcire economicamente clientela insoddisfatta delle prestazioni ricevute; infatti se cliente omesso nella comunicazioni tempestive riguardanti anomalie post-intervento oppure superate tempistiche legalmente previste dall’ordinamento giuridica vigente relativo settore specifico trattasi.
Nessuna azione legale può essere intrapresa contro professionista responsabile presunta negligenza operativa manifestatasi durante lavorazioni commissionategli precedentemente da parte utenza finale servita dall’esercizio commerciale gestito dallo stesso operatore economico indipendente.