Se notano determinate cose ormai non serve più l’alcol test, ti ritirano direttamente la patente. Andiamo a scoprire tutto più da vicino.
Un caso giudiziario che ha suscitato notevole interesse è quello di un automobilista di Brescia, condannato per guida in stato di ebbrezza nonostante l’assenza di un risultato valido dell’alcol test.
Questo episodio solleva questioni importanti sulla valutazione dello stato di ebbrezza e sulle prove necessarie per stabilire tale condizione.
Il caso dell’automobilista bresciano
L’automobilista in questione è stato riconosciuto colpevole dal tribunale di Brescia il 10 novembre 2022, decisione poi confermata dalla Corte d’appello il 10 luglio 2023. Nonostante un referto degli Spedali Civili di Brescia indicasse un tasso alcolemico molto elevato (3,69 g/l), la Corte d’appello ha ritenuto tale accertamento inutilizzabile a causa della mancata informazione all’imputato sulla possibilità di farsi assistere da un difensore.
La svolta nel processo è avvenuta quando la Corte ha deciso che lo stato di ebbrezza dell’imputato poteva essere stabilito attraverso “elementi sintomatici” osservati dagli agenti intervenuti sul posto. Questa decisione si basa sulla considerazione che l’esame strumentale non è l’unica prova ammissibile per dimostrare lo stato di alterazione dovuto all’alcool. La presenza di sintomi come lo stato confusionale, difficoltà nella guida, odore forte di alcool e incapacità nell’interagire con gli agenti hanno costituito una base sufficiente per confermare la condanna.
La sentenza della Corte si appoggia su una interpretazione specifica del Codice della Strada: in assenza dei risultati validi dell’esame alcolimetrico, i giudici possono basare le loro conclusioni sull’osservazione diretta degli effetti dell’alcool sull’imputato. In questo caso particolare, gli elementi raccolti dagli agenti hanno permesso ai giudici di determinare con certezza che l’automobilista era in uno stato avanzato d’intossicazione al momento dei fatti.
Un precedente importante
Questo caso rappresenta un importante precedente nel panorama giuridico italiano riguardante i reati legati alla guida sotto l’influenza dell’alcool. Se da una parte evidenzia la possibilità per i giudici di affidarsi a prove diverse dall’esame alcolimetrico per stabilire lo stato d’ebbrezza, dall’altra solleva interrogativi sui limiti e le modalità con cui tali “elementi sintomatici” possono essere utilizzati come prova convincente.
In conclusione, seppur senza esiti definitivi relativamente alle procedure future (dato che le sentenze italiane non hanno valore vincolante come nei sistemi anglosassoni), questo episodio segna un punto fermo nell’interpretazione delle normative relative alla guida in stato d’intossicazione da alcool. Dimostra anche quanto sia cruciale una valutazione attenta ed equilibrata delle prove disponibili quando mancano dati tecnici incontrovertibili come quelli forniti dall’alcol test.